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Il progetto dei ponteggi secondo il Dlgs 81/2008

Ai sensi del Dlgs 81/2008 art. 131 i ponteggi devono essere realizzati utilizzando componenti riconducibili a un libretto di autorizzazione alla costruzione ed all'impiego rilasciato al fabbricante dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I componenti sprovvisti di libretto non possono in alcun modo essere utilizzati (Cfr. Dlgs 81/2008, allegato XIX).
Il ponteggio deve essere realizzato come previsto dal disegno contenuto all'interno del Pi.M.U.S. Tale elaborato prende il nome di "disegno esecutivo" se la configurazione prevista é conforme ad uno degli schemi tipo contenuti nel libretto di autorizzazione, mentre negli altri casi, o comunque quando l'estradosso dell'ultimo impalcato si trovi a piú di 20 m di altezza, misurata dal punto di appoggio piú basso del ponteggio, l'elaborato prende il nome di "progetto", che deve in questo caso essere corredato da relazione di calcolo a firma di ingegnere o architetto abilitati all'esercizio della professione, e deve contenere tutto quanto é necessario ai fini della realizzazione.
Secondo quanto disposto dall'articolo 133 il calcolo deve essere eseguito seguendo le istruzioni riportate nel libretto di autorizzazione relativo al ponteggio utilizzato.
 

Norme tecniche sui ponteggi

La domanda al Ministero del Lavoro di rilascio del libretto di autorizzazione ministeriale viene redatta seguendo le indicazioni contenute nelle circolari n. 85/1978 (sistema a tubi e giunti), n. 44/1990 (sistema a telai prefabbricati) e n. 132/1991 (sistema multidirezionale). All'interno di questi documenti si fa riferimento alle norme CNR 10011, CNR 10012, CNR 10022, CNR-UNI 10027 e, solo nelle ultime due circolari, alla UNI HD 1000. Mentre le ultime due normative seguono il ciclo di rinnovamento comune alle norme tecniche europee, le prime tre sono state congelate dal D.Lgs 127/2003.
Questo congelamento comporta:
  • una dissonanza con i criteri di verifica indicati dalle norme attualmente in vigore;
  • una mancanza di criteri di verifica per impieghi di nuovi materiali (es. reti da ponteggi) o per configurazioni diverse dal ponteggio di facciata (es. torri per scale a rampe).
Cosí, laddove si debbano eseguire verifiche che esulano da quelle previste nei libretti di autorizzazione ministeriali, ovvero nella stragrande maggioranza dei casi (altrimenti non ci sarebbe bisogno di eseguire il calcolo dei ponteggi) il progettista é costretto a fare delle valutazioni che, se restano nell'ambito delle norme CNR sopra menzionate, rischiano di essere arbitrarie.
Molto meglio allora fare riferimento alle norme tecniche specifiche per i ponteggi che hanno sostituito la UNI HD 1000 e che contengono molte piú indicazioni per le verifiche nelle varie configurazioni. Le norme tecniche vengono diffuse in Italia da UNI che é l'ente italiano ufficiale di diffusione delle norme elaborate dal CEN (Comitato Europeo di Normazione) su mandato dell'Unione Europea.
 

Norme attualmente in vigore

Il ritiro della norma UNI HD 1000 risale al primo di Novembre del 2004, giorno di entrata in vigore delle attuali norme specifiche per i ponteggi:
  • UNI EN 12810-1
  • UNI EN 12810-2
  • UNI EN 12811-1
  • UNI EN 12811-2
  • UNI EN 12811-3

Assieme a queste sono state emanate le seguenti norme che definiscono altri impieghi comuni dei ponteggi:
  • UNI EN 12812
  • UNI EN 12813

Restano in vigore anche le seguenti norme preesistenti a cui fanno riferimento tutte le precedenti:
  • UNI EN 39
  • UNI EN 74-1
  • UNI EN 74-3

Tutte le norme sopra elencate sono protette dal diritto di autore e perció possono essere reperite solo sul sito UNI.
All'interno si trovano riferimenti agli Eurocodici, che definiscono le nuove metodologie di calcolo e di verifica.
Nell'ambito delle costruzioni il testo unico (DM 14/01/2008) ha sancito anche in Italia il definitivo passaggio dal metodo di verifica alle tensioni ammissibili a quello agli stati limite.
Anche all'interno del Dlgs 81/2008, in particolare all'articolo 131 comma 3, si trova un esplicito riferimento alle norme tecniche europee.
 

Cosa cambia per il calcolo dei ponteggi

I componenti delle strutture portanti dei ponteggi sono costituiti per lo più di acciaio, talvolta di alluminio. Gli impalcati possono essere realizzati in acciaio o in legno, massello o multistrato.
Volendo sintetizzare i criteri su cui si basano le verifica agli stati limite dobbiamo distinguere tra i materiali costruttivi impiegati:

PONTEGGI IN ACCIAIO

Con le vecchie normative le sollecitazioni interne degli elementi venivano confrontate con la σ caratteristica, che era il valore della tensione critica di snervamento dedotto di un coefficiente di sicurezza.
Oggi invece i valori ottenuti per le sollecitazioni interne vanno confrontati direttamente con la tensione critica di snervamento, aumentando peró a monte le sollecitazioni con degli specifici coefficienti, dipendenti dal tipo di sollecitazione e dal tipo di materiale.
Per quanto riguarda il carico di punta, niente é più desunto da tabelle ma calcolato analiticamente in base a parametri specifici che tengono conto anche del tipo di sezione e dello spessore.
Ma l'aspetto veramente rivoluzionario di questo metodo sta nella distinzione tra le sollecitazioni impresse ai materiali. Se si tratta di sollecitazioni ripetute durante l'utilizzo (carichi permanenti e carichi variabili) la verifica deve essere condotta in campo elastico. Se invece si tratta di sollecitazioni eccezionali (carichi accidentali) la verifica viene condotta in campo plastico, sfruttando cioé tutte le proprietà deformative dei materiali, portandoli vicini al punto di rottura, implicando ovviamente la loro sostituzione dopo l'evento.

IMPALCATI E PONTEGGI IN LEGNO

Le sollecitazioni interne ottenute con l'applicazione dei coefficieni di amplificazione tipici per il tipo di sollecitazione, vengono confrontate con la tensione caratteristica del materiale impiegato. Prima di arrivare al confronto occorre applicare altri coefficienti che tengono conto del luogo di impiego e della durata di applicazione dei carichi.

In conclusione i nuovi metodi di verifica, pur essendo più laboriosi, tengono conto di un maggiore numero di fattori rendendo risultati molto più precisi.
Inoltre le nuove norme specifiche per i ponteggi forniscono finalmente i parametri per il calcolo: della spinta del vento sui ponteggi rivestiti con rete o con teli, dei sovraccarichi sulle torri scala di accesso in quota e dei carichi che influiscono sull'instabilità longitudinale.
Non resta che aspettare che i costruttori si adeguino velocemente alle nuove normative. Il rinnovo sarà comunque obbligatorio una volta raggiunto il limite di validità del libretto, stabilito dal Dlgs 81/2008 art. 131 comma 5, in 10 anni dalla data del rilascio.

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Data ultimo aggiornamento: 9 Novembre 2010