Il progetto dei ponteggi secondo il Dlgs 81/2008
Ai sensi del Dlgs 81/2008 art. 131 i componenti del ponteggio, per poter essere utilizzati, devono essere provvisti di un libretto di autorizzazione alla costruzione ed all'impiego rilasciato al fabbricante dal Ministero del Lavoro.
L'articolo 133 dispone altresí che prima della realizzazione di un ponteggio debba essere preparato un disegno esecutivo. Qualora questo non sia conforme ad alcuno degli schemi contenuti nel libretto o comunque quando l'ultimo impalcato si trovi a piú di 20 m dal punto di appoggio, sarà necessario preparare un progetto corredato da relazione di calcolo a firma di ingegnere o architetto abilitati all'esercizio della professione.
Secondo quanto disposto dallo stesso articolo il calcolo deve essere eseguito secondo le istruzioni riportate nel libretto.
Essendo molti libretti di autorizzazione stati rilasciati dal Ministero del Lavoro prima del novembre 2004, le istruzioni per il calcolo di ponteggi realizzati in difformità dagli schemi tipo, fanno riferimento alle vecchie norme CNR-UNI 10011, 10012, 10022 e 10027 che ormai non sono più in vigore.
Avvicendamento delle norme tecniche sui ponteggi
Le norme tecniche vengono diffuse in Italia da UNI che é l'ente italiano ufficiale di diffusione delle norme elaborate dal CEN (Comitato Europeo di Normazione) su mandato dell'Unione Europea.
Nel 1990, in occasione dell'uscita della norma europea HD 1000, le CNR-UNI 10011 e 10012 furono ufficialmente ritirate anche se nella nuova norma mancavano alcune indicazioni sulle modalità di calcolo. Nello stesso anno il Ministero del Lavoro emanava la circolare n. 44, attuativa della norma tecnica europea HD 1000 che, nella versione italiana diffusa da UNI,
presentava quattro pagine di integrazione rispetto alla versione europea. Tali pagine riempivano molti dei vuoti lasciati dal ritiro dalle vecchie norme.
Con l'uscita del DM del 9 gennaio 1996 di fatto fu riesumata la CNR-UNI 10011, a cui il decreto rimandava per l'estrapolazione dei coefficienti Ω di amplificazione dei carichi di punta.
Il professionista abilitato poteva quindi scegliere di continuare ad eseguire il calcolo dei ponteggi fuori schema tipo, ad usare le norme ufficialmente ritirate.
Il primo novembre del 2004 peró anche la UNI HD 1000 fu ritirata e sostituita da una serie di norme specifiche sui ponteggi. Tali norme riempirono definitivamente i vuoti lasciati dal ritiro delle CNR-UNI 10011, 10012, 10022 e 10027 introducendo anche in questo campo i nuovi metodi di verifica sugli stati limite.
Poichè il CEN (Comitato Europeo di Normazione) attraverso l' UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) non ammette la coesistenza di norme tecniche in contrasto tra loro, le vecchie norme sono state ritirate.
Norme tecniche sui ponteggi attualmente in vigore
Le norme tecniche che hanno sostituito le UNI 10011, 10012 e HD 1000 sono le seguenti:
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UNI EN 12810-1
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UNI EN 12810-2
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UNI EN 12811-1
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UNI EN 12811-2
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UNI EN 12811-3
Sono state inoltre emanate le seguenti norme che definiscono altri impieghi comuni dei ponteggi:
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UNI EN 12812
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UNI EN 12813
Restano in vigore anche le seguenti norme preesistenti a cui fanno riferimento tutte le precedenti:
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UNI EN 39
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UNI EN 74-1
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UNI EN 74-3
Tutte le norme sopra elencate sono protette dal diritto di autore e perció possono essere reperite solo sul sito UNI.
All'interno si trovano riferimenti agli Eurocodici, che definiscono le nuove metodologie di calcolo e di verifica.
Nell'ambito delle costruzioni il testo unico ( DM 14/01/2008) ha sancito anche in Italia il definitivo passaggio
dal metodo di verifica condotti sulle tensioni ammissibili a quello sugli stati limite.
Anche il
Dlgs 81/2008 all'articolo 131 comma 3 fa esplicito riferimento alle norme UNI sopra elencate per la richiesta delle nuove autorizzazioni ministeriali.
Cosa cambia per il calcolo dei ponteggi
I componenti delle strutture portanti dei ponteggi sono costituiti per lo più di acciaio, talvolta di alluminio. Gli impalcati possono essere realizzati in acciaio o in legno, massello o multistrato.
Volendo sintetizzare i criteri su cui si basano le verifica agli stati limite dobbiamo distinguere tra i materiali costruttivi impiegati:
PONTEGGI IN ACCIAIO
Con le vecchie normative le sollecitazioni interne degli elementi venivano confrontate con la σ caratteristica, che era il valore della tensione critica di snervamento dedotto di un coefficiente di sicurezza.
Oggi invece i valori ottenuti per le sollecitazioni interne vanno confrontati direttamente con la tensione critica di snervamento, aumentando peró a monte le sollecitazioni con degli specifici coefficienti, dipendenti dal tipo di sollecitazione e dal tipo di materiale.
Per quanto riguarda il carico di punta, niente é più desunto da tabelle ma calcolato analiticamente in base a parametri specifici che tengono conto anche del tipo di sezione e dello spessore.
Ma l'aspetto veramente rivoluzionario di questo metodo sta nella distinzione tra le sollecitazioni impresse ai materiali. Se si tratta di sollecitazioni ripetute durante l'utilizzo (carichi permanenti e carichi variabili) la verifica deve essere condotta in campo elastico. Se invece si tratta di sollecitazioni eccezionali (carichi accidentali) la verifica viene condotta in campo plastico, sfruttando cioé tutte le proprietà deformative dei materiali, portandoli vicini al punto di rottura, implicando ovviamente la loro sostituzione dopo l'evento.
IMPALCATI E PONTEGGI IN LEGNO
Le sollecitazioni interne ottenute con l'applicazione dei coefficieni di amplificazione tipici per il tipo di sollecitazione, vengono confrontate con la tensione caratteristica del materiale impiegato. Prima di arrivare al confronto occorre applicare altri coefficienti che tengono conto del luogo di impiego e della durata di applicazione dei carichi.
In conclusione i nuovi metodi di verifica, pur essendo più laboriosi, tengono conto di un maggiore numero di fattori rendendo risultati molto più precisi.
Inoltre le nuove norme specifiche per i ponteggi forniscono finalmente i parametri per il calcolo: della spinta del vento sui ponteggi rivestiti con rete o con teli, dei sovraccarichi sulle torri scala di accesso in quota e dei carichi che influiscono sull'instabilità longitudinale.
Non resta che aspettare che i costruttori si adeguino velocemente alle nuove normative. Il rinnovo sarà comunque obbligatorio una volta raggiunto il limite di validità del libretto, stabilito dal Dlgs 81/2008 art. 131 comma 5, in 10 anni dalla data del rilascio.
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Data ultimo aggiornamento: 26 Agosto 2009
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