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Le novità apportate dal Dlgs 106/2009


Il 20 Agosto 2009 sono entrate in vigore le modifiche al DLgs 81/2008, detto Testo Unico della Sicurezza, apportate dal DLgs 106 del 3 Agosto 2009. Le novità più importanti riguardanti l'ambito ponteggi sono:
  • La distanza massima tra il bordo dell'impalcato e la parete servita torna ad essere 20 cm dopo che per poco pił di un anno era passata a 30 cm.
  • L'altezza minima del montante di sommità è di 1 metro dall'ultimo impalcato e non più dalla linea di gronda. I parapetti fissati su tale montante devono servire esclusivamente come protezione per chi opera sull'impalcato. Non potranno perciò essere più realizzati sui ponteggi parapetti finalizzati alla protezione per la caduta dai tetti.
  • Il sottoponte dovrà essere previsto anche per quei componenti inclusi in schemi tipo che non ne prevedano l'utilizzo. Potrà invece essere definitivamente omesso per le torri di carico.
  • In caso di ponteggio da realizzare secondo uno degli schemi tipo contenuti nel libretto di autorizzazione ministeriale, il disegno esecutivo deve essere firmato dalla stessa persona incaricata per la redazione del PiMUS.
  • Le verifiche periodiche post impianto, previste dall'allegato XIX parte 2, diventano a carico del preposto appartenente alla squadra che ha realizzato il ponteggio, esonerando quindi il responsabile del cantiere. L'impresa di montaggio mantiene perciò in carico la verifica del ponteggio fino al suo completo smontaggio.
  • Per effetto della modifica all'articolo 122 i castelli di tiro per elevatori si uniformano alle prescrizioni contenute nell'allegato XVIII, comma 3, indipendentemente dal loro utilizzo. Dovranno quindi essere tutti provvisti di: ancoraggi a tutti i piani dell'edificio, diagonali in vista almeno a piani alterni, tavola fermapiede alta 30 cm in corrispondenza del varco e di due staffoni laterali alti almeno 120 cm che possano servire da riparo al lavoratore addetto al sollevamento.
  • Tutte le sanzioni a carico del preposto sono state eliminate parificandolo, almeno dal punto di vista sanzionatorio, al ruolo di comune lavoratore.
  • Con l'abrogazione del comma 2 contenuto all'interno dell'articolo 115 viene eliminato il limite di 4 metri per il tirante d'aria. Perciò potranno essere utilizzati tutti i dispositivi di protezione individuale a patto che siano idonei per l'uso specifico.
  • Per effetto della modifica all'articolo 106, le disposizioni relative ai lavori in quota si applicheranno anche ai lavori in mare e in miniera.

Per quanto riguarda le modifiche di carattere generale vale la pena segnalare:
  • L'introduzione della patente a punti per le imprese edili (si veda in merito l'articolo 27 comma 1-bis) anche se ad oggi mancano ancora istruzioni operative (da quanti punti si parte, quanti punti vale ciascuna sanzione, dove è tenuto l'archivio, chi lo aggiorna, ecc.).
  • Il diritto/dovere per il committente di riconoscere all'impresa appaltatrice solo gli importi effettivamente spesi per gli apprestamenti per la sicurezza affidati in subappalto; tra tali apprestamenti rientrano i ponteggi (si veda in merito l'articolo 97 comma 3-bis). Ulteriori approfondimenti su questo argomento sono disponibili nella nostra pagina dedicata agli oneri per la sicurezza.

Scarica la versione aggiornata del Testo Unico sulla Sicurezza.

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Data ultimo aggiornamento: 3 Settembre 2009